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Statuto

 

 

– ESTRATTO DELLO STATUTO SOCIETARIO –

E’ possibile richiedere copia dello statuto completo ai membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO I – Denominazione, Sede

Art.1 – E’ costituita, con sede in Roma, un’Associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica Banderentium”, in breve “Banderentium A.S.D.”

TITOLO II – Scopo, Oggetto

Art.2 – L’Associazione ha carattere volontario e democratico, senza alcun fine di lucro. Essa riprende ed espande l’esperienza nello sport e nel sociale degli Arcieri Storici Romani. In particolare l’Associazione si propone di perseguire i fini sociali attraverso le attività sportive, le attività culturali in genere e con particolare riguardo alla rievocazione storica medioevale, ed il volontariato sociale.

Art.3 – L’Associazione si propone di:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
  2. organizzare manifestazione sportive o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione, organizzare corsi di istruzione tecnica;
  3. gestire impianti propri o di terzi e organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed eventi sportivi;
  4. gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci;
  5. diffondere la cultura della rievocazione storica;
  6. ampliare la conoscenza della cultura storica, letteraria ed artistica della storia medioevale;
  7. studiare e realizzare la riproduzione di manufatti e prodotti storici per uso dimostrativo;
  8. organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate;
  9. diffondere la conoscenza del periodo storico con particolare attenzione all’archeologia sperimentale, rivolta in particolare agli studenti;
  10. contribuire alla valorizzazione, alla difesa ed alla conservazione dei beni artistici e storici del territorio italiano;
  11. sostenere ed attuare la tutela delle razze animale e delle colture agricole e naturalistiche;
  12. promuovere il turismo locale mediante proposta di itinerari archeologici, naturalistici e storici alternativi ai flussi consueti;
  13. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di parchi, monumenti, edifici e musei;
  14. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nel complesso delle attività sportive, ricreative e culturali, un sollievo al proprio disagio.

TITOLO III – Soci

Art.4 – Il numero dei soci è illimitato.

Art.5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto.

Art.6 –  La qualifica di socio da’ diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto;
  3. a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  1. all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  2. al pagamento del contributo associativo.

Art.7 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

TITOLO IV – Recesso, Esclusione

Art.8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art.9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Art.10 – Le deliberazione prese in materia di esclusione debbono essere comunicare ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.  L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione.

TITOLO V – Risorse economiche, Fondo comune

Art.11 – L’Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate, anche di natura commerciali, compatibili con le finalità sociali.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti veni acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art.12 – L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI – Organi dell’Associazione

Art.13 – Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Art.14 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail, sms o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

Art.15 – L’assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attenenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo:
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art.16 – Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presente o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Art.17 – L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art.18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Art.19 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo e nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e’ fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, sms o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto economico e finanziario;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
  6. deliberare circa l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art.20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art.21 – Il Presidente viene eletto dall’assemblea e dura in carica 2 anni.  Ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro  15 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Art.22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall’Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.23 – Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII – Scioglimento

Art.24 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

 

– COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO –

Atto Costitutivo